venerdì 12 agosto 2011

L’AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 55%



IN COSA CONSISTE

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,pavimenti);
  • l’installazione di pannelli solari; 
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:



In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, se dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
  1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari); 
  2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare,con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità; 
  3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. 
Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione del 55%, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente.


Per gli interventi eseguiti nel 2011 sarà obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Negli anni precedenti era invece prevista una diversa ripartizione. E precisamente:
  • per interventi realizzati nel 2007 la detrazione andava ripartita in tre quote annuali di pari importo; 
  • per quelli realizzati nel 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali, sempre di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all'atto della prima detrazione; 
  • per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la detrazione doveva essere ripartita in cinque quote annuali.
Per maggiori dettagli consultare la guida dell'agenzia delle entrate: LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (luglio 2011)

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