Blog sull'efficienza energetica dell'Ing. Mirko Paglia. Il cambiamento è possibile e l'inizio è crederci!
martedì 25 gennaio 2011
Nucleare - Il problema senza la soluzione
http://www.greenpeace.it/stopnucleare
Il nuovo spot di Greenpeace contro il nucleare fa il verso alle pubblicità delle grandi compagnie energetiche, mostrando - con grande chiarezza, toni di voce rassicuranti e ironia - tutte le agghiaccianti verità sull'atomo: le scorie impossibili da smaltire, gli enormi costi, il falso mito dell'indipendenza energetica, i problemi di sicurezza.
sabato 15 gennaio 2011
La legge di stabilità 2011
Si evidenzia che gli incentivi, nel principio, sono rimasti come da legge finanziaria 2008.
E' stato aggiunto:
L. 13/12/10 n. 220. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). Art. 1 (estratto).
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Si riporta di seguito parti d'interesse della legge finanziaria 2008.
L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 (estratto).
L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 (estratto).
in reference to:
E' stato aggiunto:
L. 13/12/10 n. 220. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). Art. 1 (estratto).
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Si riporta di seguito parti d'interesse della legge finanziaria 2008.
L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 (estratto).
L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 (estratto).
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».
20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:
Tabella 3 (Art. 1, comma 345)
| Zona climatica | Strutture opache verticali (W/m2K) | Strutture opache orizzontali | Finestre comprensive di infissi (W/m2K) | |
| Coperture (W/m2K) | Pavimenti (W/m2K) | |||
| A | 0,72 | 0,42 | 0,74 | 5,0 |
| B | 0,54 | 0,42 | 0,55 | 3,6 |
| C | 0,46 | 0,42 | 0,49 | 3,0 |
| D | 0,40 | 0,35 | 0,41 | 2,8 |
| E | 0,37 | 0,32 | 0,38 | 2,5 |
| F | 0,35 | 0,31 | 0,36 | 2,2 |
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto legge 1°ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legge.
286. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste,anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
289. All’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kWper ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5kW».
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kWper ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5kW».
Art. 2 (estratto).
162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.
163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.
322. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.
E' disponibile il testo integrale della Finanziaria 2008"La legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2011), pubblicata sul S.O. n. 281 alla G.U. n. 297 del 21/12/2010 e riportata per estratto limitatamente al comma 48 qui di seguito, proroga a tutto il 2011 gli incentivi già vigenti sul 55%, inserendo la novità che quanto speso nel 2011 sarà detraibile al 55% in 10 anni, anziché in 5 come in precedenza. Tutto il resto rimane inalterato."
- ENEA - Efficienza energetica (view on Google Sidewiki)
mercoledì 29 dicembre 2010
La legislazione edilizia dell’UE attira l’attenzione del mondo
L’aumento del rendimento energetico degli edifici potrà essere ottenuto grazie a una migliore efficienza energetica e a un maggiore impiego di energia rinnovabile. Ma le ristrutturazioni tardano ad adeguarsi ai nuovi standard.
Etichette:
20-20-20,
ediliza,
green-building,
greenbuilding,
nuovi edifici,
Unione Europea
lunedì 22 novembre 2010
Vito Scafidi
Etichette:
Vito Scafidi
domenica 7 novembre 2010
L'alternativa al nucleare c'è sempre! ed è più efficiente!
Pensiamo sempre sia il nucleare la salvezza ai nostri sprechi! Già avete proprio capito bene! Le centrali nucleari servono per mantenere gli sprechi e non i consumi elettrici! Per ora limitiamoci a mostrare l'alternativa verde, reale e concreta all'atomo.
Si tratta di un generatore chiamato Kite Gen® che abbinato ad una "Wind Farm" può generare tantissima energia!
Molti di voi, dopo aver guardando il video e le immagini del progetto, potranno farsi l'idea che gli aerei non possono sorvolare l'area occupata da questi moderni "aquiloni". E' vero! non si può far transitare un aereo in quelle zone! Ma ricordiamo che anche le centrali nucleari non permettono, per motivi di sicurezza, il transito di aerei di linea. Meglio detto: esiste una "bolla" attorno a queste centrali in cui si vieta il traffico.
| Progetto del Kite Gen® |
Il confronto con il nucleare è nettamente a vantaggio del Kite Gen®. Oggi i progetti promettono, al netto dei consumi interni, di produrre più corrente di una centrale nucleare, con l'assoluta assenza di inquinanti (ebbene si ... il nucleare inquina! poco o pochissimo noi direttamente ma moltissimo le generazioni future, con parecchie incognite!)
Dagli Stati Uniti sono giunte richieste di collaborazioni per sviluppare un progetto simile che la stessa Google finanzierà 10 milioni di dollari solo per lo start-up e si promette di continuare nei finanziamenti!
Google è interessata a «sviluppare nuove tecnologie competitive a livello di costi e rispettose dell’ambiente» dice Larry Page, Presidente di Google.
Mi chiedete se voglio il nucleare? NO! Certamente sarà necessario se non ci sono alternative e se si punta all'obesità energetica!
Purtroppo siamo in Italia ed i progetti che funzionano vengono ostacolati da chi sa chi! e ci ritroviamo a leggere notizie sconfortanti a causa della burocrazia!
| L'obesità energetica è un problema da risolvere! |
Naturalmente la stessa fine la farà il nucleare! Con la presenza di tecnici qualificati in ambito di impatto ambientale, si può pensare di fermare la realizzazione di una centrale per almeno 10-20 anni, rendendola improponibile agli investitori.
in riferimento a:
"Oltre a confermare i dati teorici, il prototipo ha già prodotto energia grazie a un ciclo intermittente di trazione e recupero: 5 kW di media e 30 kW di picco con un vento a terra di 4,5 m/s."
- » Kite Gen Stem (visualizza su Google Sidewiki)
sabato 30 ottobre 2010
Scandaloso! In un comune CAMPANO rimosso il sindaco che gestiva bene l'immondizia!
Il suo Nome è Vincenzo Cenname, o meglio Ing. Vincenzo Cenname!
E' un sindaco (oramai ex) del piccolo comune campano di Camigliano a 50 km a nord di Napoli. E' stato rimosso dal suo incarico (eletto a gran voce) il 3 agosto 2010 con motivazione firmata da presidente della Repubblica, Maroni e autorità competenti al seguito, perchè si è opposto ad una legge ingiusta che lo obbligava a passare il controllo della raccolta dei rifiuti ad un consorzio, invece di continuare la sua virtuosa gestione dei rifiuti.
Chiaramente c'è stato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ma ha dato “torto” il 28/09/2010, all'ingegnere confermando (vedi dettagli), "disubbidienza nei confronti dell'autorità".
Il comune, grazie all'ingegnerizzazione (o meglio ad una più logica di buon senso) della raccolta dei rifiuti , ma anche alla voglia di fare e di dimostrare di un giovanissimo ingegnere (età 38 anni!), è riuscito a raggiungere quota 65% di differenziata! Non è un errore di digitazione, è proprio sessantacinque percento di raccolta differenziata dell'immondizia! Ma diciamola tutta: SENZA AGGRAVARE IL BILANCIO DEL COMUNE!
Giustamente un tale amministratore, in una zona dove sappiamo tutti cosa sta accadendo, non è forse da premiare?
No lasciamo in piedi le giunte in "odore di MAFIA S.p.A." e "eliminiamo" dalla scena politica un personaggio, incredibile a dirsi, CAPACE, COMPETENTE e che ha DIMOSTRATO le sue positività!
Qualcuno pensa forse che gli incapaci sono quelli del governo? e/o magistrati? A voi l'ardua sentenza!
in riferimento a:
| Ing. Vincenzo Cenname |
| Ordinanza del 3 agosto 2010 |
Il comune, grazie all'ingegnerizzazione (o meglio ad una più logica di buon senso) della raccolta dei rifiuti , ma anche alla voglia di fare e di dimostrare di un giovanissimo ingegnere (età 38 anni!), è riuscito a raggiungere quota 65% di differenziata! Non è un errore di digitazione, è proprio sessantacinque percento di raccolta differenziata dell'immondizia! Ma diciamola tutta: SENZA AGGRAVARE IL BILANCIO DEL COMUNE!
Giustamente un tale amministratore, in una zona dove sappiamo tutti cosa sta accadendo, non è forse da premiare?
No lasciamo in piedi le giunte in "odore di MAFIA S.p.A." e "eliminiamo" dalla scena politica un personaggio, incredibile a dirsi, CAPACE, COMPETENTE e che ha DIMOSTRATO le sue positività!
Qualcuno pensa forse che gli incapaci sono quelli del governo? e/o magistrati? A voi l'ardua sentenza!
in riferimento a:
"Strano Paese l'Italia. Gli amministratori pubblici tacciati di immobilismo. Poi quando un sindaco si inventa un modo (a costo zero) per portare la raccolta differenzia al 65%... in un piccolo comune campano, che cosa succede? Viene rimosso!"
- Vincenzo Cenname, sindaco colpevole di buona amministrazione | piccolicomuni | Il Cannocchiale blog (visualizza su Google Sidewiki)
Etichette:
Camigliano,
comuni,
ecologia,
ecosostenibile,
efficienza,
energia,
rifiuti,
Vincenzo Cenname
venerdì 22 ottobre 2010
L'efficienza energetica VALE 116 MILIARDI di EURO
Una centrale nucleare EPR costa 4-4,5 MILIARDI di EURO (recentemente Citigroup afferma, invece,
che i costi siano tra i 5 e i 6 miliardi di euro a reattore). E non produce ricchezza al singolo cittadino, se non un ipotetico sgravio dalla bolletta energetica calcolabile in qualche decina di euro l'anno, senza includere l'onere dello smaltimento delle scorie radioattive, tutte a carico delle generazioni future ed un improbabile (ma non escluso) BOOM radioattivo tipo Cernobyl.
| Centrale nucleare di Čornobyl |
Dall'altra parte della barricata, c'è un filone industriale che basa il suo business sull'efficienza energetica.
Mi spiego meglio.
Il nucleare potrebbe portare lavoro temporaneo per 50-60mila persone (durante la costruzione) e costante per circa 2-5mila persone (per la manutenzione e la gestione).
La green-economy può dare costantemente introito per oltre 150-200mila persone (in Germania attualmente sono 280mila in crescita), con prospettive sempre al rialzo vista la grande inefficienza mondiale (mi riferisco al 50% dell'energia buttata).
Il potenziale di risparmio energetico, realizzabile nel concreto, è di oltre 23 Mtep in termini di energia finale. A dircelo è la FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia di cui sono socio sostenitore), basandosi su studi di settore fatti negli anni e sulle indicazioni della IEA (ricordo la denuncia della IEA per non essere riusciti a mettere in pratica le buone pratiche sull'efficienza energetica).
| Rosa Filippini |
«Soprattutto - ha dichiarato il presidente di Amici della Terra, Rosa Filippini - , l'efficienza energetica offre una prospettiva a lungo termine per l'occupazione e garanzie per l'ambiente che altri settori d'intervento della green economy non hanno. Mentre gli attuali incentivi per le rinnovabili elettriche, troppo elevati, aprono spazi di speculazione e vanno sostanzialmente a finanziare la diffusione di tecnologie estere, come i pannelli fotovoltaici cinesi, la maggior parte delle tecnologie per l'efficienza sono già oggi offerte dall'industria nazionale, che potrebbe quindi avvantaggiarsi da un rilancio delle misure di sostegno, rafforzando il suo posizionamento competitivo, in Italia e all'estero».
in riferimento a: "La vera filiera sui cui l'Italia deve investire è quella dell'efficienza energetica, capace di garantire benefici al paese sia dal punto di vista economico che da quello ambientale, evitando il rischio di pericolose speculazioni. È questo il succo della seconda Conferenza Nazionale sull'efficienza energetica “Integrare l'efficienza con le rinnovabili”, organizzata dall'associazione Amici della Terra, col patrocinio di Enea e Fire e il cofinanziamento della European Climate Foundation."
- L'efficienza energetica vale 116 miliardi di euro (visualizza su Google Sidewiki)
Etichette:
consumi energetici,
ecologia,
economia,
efficienza energetica,
ENEA,
energia primaria,
FIRE,
IEA
Iscriviti a:
Post (Atom)
