martedì 17 maggio 2011

No al Nucleare La preghiera di Adriano Celentano

domenica 10 aprile 2011

Referendum: SI VOTA IL 12 e 13 giugno

IMPORTANTE andare a votare per questo referendum! A differenza di altri, quello dedicato al nucleare (VOTATE SI per EVITARE INCIDENTI NUCLEARI e STOCCAGGI ILLECITI D MATERIALE ALTAMENTE RADIOATTIVO) fa paura al governo! Il terrore del voto degli italiani è talmente alto che ha strategicamente posizionalo il referendum in date "particolari", evitando di accorparle alle amministrative (avrebbero potuto evitare in questo modo uno sperpero di soldi in questi momenti di crisi!).
A questo punto viene da chiedersi: ma questo governo interessa veramente sapere l'opinione dei cittadini? interessa veramente farci risparmiare i soldi? o bada solo ai soliti interessi di pochi ricchi e potenti?

in riferimento a:

"Referendum: si vota il 12 e 13 giugno Lo ha deciso il Consiglio dei ministri"
- Referendum: si vota il 12 e 13 giugno - Top News - ANSA.it (visualizza su Google Sidewiki)

venerdì 11 marzo 2011

Centrale nucleare di FUKUSHIMA fuori controllo

Speravo di non dover dare MAI una notizia di questo tipo. Purtroppo è accaduto. La centrale nucleare di Fukushima, durante il terremoto ha subito danni preoccupanti al sistema di sicurezza per il raffreddamento del reattore. Tale problematica ha causato la grande sciagura che per ora è limitata.
Contenuta, si fa per dire, a soli 1.000 (mille) volte la soglia normale.

L'arroganza dell'essere umano ha raggiunto il livello di guardia! Ora spetta a tutti noi decidere se in Italia il nucleare deve essere un'alternativa valida.

I morti, i dispersi, non sono nulla se confrontati al danno ecologico delle radiazioni nucleari! Se non si riuscirà a contenere la fuga radioattiva sarà la catastrofe più devastante alla pari di Chernobyl.

Dobbiamo pretendere l'alternativa contro lo spreco energetico! Dobbiamo imparare a gestire i nostri consumi in maniera sostenibile!
I prezzi iniziali sono certamente alti, ma vengono ben ripagati, specialmente in situazioni limite come quella accaduta in Giappone.
in reference to:
"FUKUSHIMA: RADIAZIONI 1000 VOLTE DI PIU' - E' cresciuto di mille volte oltre la soglia normale il livello di radioattività registrato nella centrale di Fukushima. Lo dice la Bcc, citando l'agenzia Kyodo. Si tratta di una delle 11 centrali attive al momento della scossa che ha devastato le coste del Giappone; l'unica che non si era automaticamente spenta."
- Sisma in Giappone, rischio altre scosse. Tsunami devasta costa, oltre mille morti - Mondo - ANSA.it (view on Google Sidewiki)

venerdì 4 marzo 2011

ROBERTO MARONI CI "RUBA" 400 MILIONI DI EURO? PAGA BERLUSCONI?

Vi sembrerà strano ma è tutto vero! Il rappresentante più in vista della Lega, Roberto Maroni, ci sta "RUBANDO" la possibilità di risparmiare 400 MILIONI di euro!
Promuovo questa petizione da firmare nel più breve tempo possibile, per far si che il governo si ravveda e comprenda l'errore!
I soldi VANNO USATI BENE! soprattutto quelli degli altri!
Oggetto di questo INUTILE sperpero è il NON accorpare referendum con le amministrative! Motivazione: "... è tradizione in Italia fare così...".
Caro Roberto Maroni ... se una cosa è sbagliata lo è anche quando è tradizione! Comincio a dubitare delle competenze politiche!
Vogliamo chiedere i soldi a Silvio Berlusconi? ... tanto basta evitare qualche festino con le sue bellissime "letterine"!
by un ex-pdl

Firmate la petizione qui di seguito:
"Tra il 15 aprile e il 15 giugno ci sarà il referendum che potrà fermare il ritorno del nucleare in Italia. Chiediamo al Ministro dell'Interno On. Roberto Maroni di accorpare l'appuntamento referendario con le elezioni amministrative che si terranno in molte città a maggio."
- Maroni, fai risparmiare all’Italia 400 milioni di euro | Greenpeace Italia (view on Google Sidewiki)

lunedì 21 febbraio 2011

Consumi energetici procapite un modo per vedere l'efficienza

Un modo per vedere l'efficienza di uno stato è il rapporto consumi finali / energia primaria. Esse rappresentano tutti i consumi (termici ed elettrici) energetici.
Più tale rapporto è "vicino" ad 1 più lo stato è attento nel "bruciare" per produrre energia.
Tale indice è a sfavore di Francia 0,64 (meno efficiente) ed a favore di Germania e Spagna (0,74 e 0,73) ma ancor maggiore in Italia (0,81).
Questo perchè il mix energetico francese è basato su di un'unica fonte: il nucleare. L'energia prodotta dalle centrali termonucleari è inefficiente, lo continuo a dire da anni! e questa ne è la dimostrazione.
in reference to: Autorità per l'energia elettrica e il gas - Consumi di energia procapite (view on Google Sidewiki)

martedì 25 gennaio 2011

Nucleare - Il problema senza la soluzione


http://www.greenpeace.it/stopnucleare
Il nuovo spot di Greenpeace contro il nucleare fa il verso alle pubblicità delle grandi compagnie energetiche, mostrando - con grande chiarezza, toni di voce rassicuranti e ironia - tutte le agghiaccianti verità sull'atomo: le scorie impossibili da smaltire, gli enormi costi, il falso mito dell'indipendenza energetica, i problemi di sicurezza.

sabato 15 gennaio 2011

La legge di stabilità 2011

Si evidenzia che gli incentivi, nel principio, sono rimasti come da legge finanziaria 2008.
E' stato aggiunto:
L. 13/12/10 n. 220. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). Art. 1 (estratto).

48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si riporta di seguito parti d'interesse della legge finanziaria 2008.
L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 (estratto).

L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 (estratto).

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».
20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:
 
Tabella 3 (Art. 1, comma 345)

Zona climatica
Strutture opache verticali
(W/m2K)
Strutture opache orizzontali
Finestre comprensive di infissi (W/m2K)
Coperture (W/m2K) Pavimenti (W/m2K)
A 0,72 0,42 0,74 5,0
B 0,54 0,42 0,55 3,6
C 0,46 0,42 0,49 3,0
D 0,40 0,35 0,41 2,8
E 0,37 0,32 0,38 2,5
F 0,35 0,31 0,36 2,2

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto legge 1°ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legge.
286. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste,anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
289. All’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kWper ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5kW».
 
Art. 2 (estratto).
162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.
163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.
322. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.
E' disponibile il testo integrale della Finanziaria 2008


in reference to:
"La legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2011), pubblicata sul S.O. n. 281 alla G.U. n. 297 del 21/12/2010 e riportata per estratto limitatamente al comma 48 qui di seguito, proroga a tutto il 2011 gli incentivi già vigenti sul 55%, inserendo la novità che quanto speso nel 2011 sarà detraibile al 55% in 10 anni, anziché in 5 come in precedenza. Tutto il resto rimane inalterato."
- ENEA - Efficienza energetica (view on Google Sidewiki)